
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229) prevede una garanzia di due anni alla persona fisica che acquista un bene o usufruisce di un servizio documentato con fattura o scontrino fiscali.-
Secondo la nostra linea di pensiero, l’impegno scaturente la garanzia viene prestato da un punto di vista legale ma sopratutto da un punto di vista etico.- Quindi, è sempre opportuno dare al cliente una garanzia per i lavori eseguiti anche oltre i tempi previsti dalla legge che possa comunicargli la tranquillità di essersi rivolto ad un professionista il quale conosce il proprio mestiere.-
Molte volte questo argomento viene utilizzato dalle case madri per creare degli obblighi del cliente nei propri riguardi, obblighi che, con la direttiva Monti (regolamento europeo 1400/2002), non hanno ragione di esistere.-
Infatti sulla base di quanto disposto dal suddetto documento, le garanzie del costruttore non decadono anche se il proprietario del veicolo effettua manutenzioni e riparazioni presso strutture non affiliate ai costruttori purchè tali lavori vengano effettuati nel rispetto delle indicazioni dei libretti di uso e manutenzione e vengano documentati con documento fiscale regolare.-
Lo scopo della direttiva, vincolante per tutti gli stati dell’unione, è sostanzialmente quella di contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori.-
Con l’entrata in vigore di questa direttiva, il venditore assicura la garanzia sulle auto vendute per ogni difetto emerso durante la durata della stessa (minimo 24 mesi o più) e subordinandola all’esecuzione dei tagliandi entro il tempo o i chilometri stabiliti dai libretti di uso e manutenzione documentabili.-
La regolare manutenzione periodica ha lo scopo di mantenere in efficacia il veicolo e permettere periodicamente l’ispezione dello stesso al fine di prevenire difetti e anomalie in fase precoce.- Dobbiamo ricordare che l’efficienza della vettura si traduce in SICUREZZA PER LE PERSONE, NON DEVE ESSERE VISTO COME UN OBBLIGO MA E’ UNA NECESSITA’ .-
Secondo la Direttiva Monti, proprio perché è una necessità, il cliente non ha l’obbligo di dover spendere cifre astronomiche per garantire la sua sicurezza potendo quindi scegliere per le manutenzioni ordinarie e straordinarie:- DI PORTARE L’AUTO IN OFFICINE/CARROZZERIE ANCHE GENERICHE mantenendo intatta la garanzia dell’auto e ricevendo dalle strutture generiche la garanzia per il lavoro svolto
– IL DIRITTO DI CHIEDERE ANCHE L’UTILIZZO DI PARTI NON ORIGINALI PURCHE’ CONFORMI alla qualità prescritta dalle case madri
Ovviamente l’esercizio della garanzia avviene sulla base della fattura emessa al momento della riparazione che va sempre conservata.



